Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, un'entità deve indicare: a) le valutazioni e le ipotesi significative adottate nel determinare: i) la natura della propria partecipazione in un'altra entità o accordo; ii) il tipo di accordo per un controllo congiunto in cui detiene una partecipazione (paragrafi 7–9); iii) che soddisfa la definizione di entità d'investimento, se applicabile (paragrafo 9A); e b) le informazioni sulle partecipazioni in: i) controllate (paragrafi 10-19); ii) accordi per un controllo congiunto e società collegate (paragrafi 20–23); e iii) entità strutturate non controllate dall'entità (entità strutturate non consolidate) (paragrafi 24– 31).