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IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità: natura, misura ed effetti economico-finanziari delle interessenze di un'entità in accordi a
controllo congiunto e società collegate - p.21

Riferimenti IFRS
PARTECIPAZIONI IN ACCORDI PER UN CONTROLLO CONGIUNTO E SOCIETÀ COLLEGATE
Natura, misura ed effetti economico-finanziari delle interessenze di un'entità in accordi a
controllo congiunto e società collegate
Descrizione

L'entità deve indicare:
a) per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti per l'entità che redige il bilancio: i) la ragione sociale dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata; ii) la natura della relazione dell'entità con l'accordo a controllo congiunto o società collegata (descrivendo, per esempio, la natura delle attività dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata e se essi sono strategici per le attività dell'entità); iii) la sede operativa principale (e la sede legale, se applicabile e se diversa dalla sede operativa principale) dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata; iv) la quota di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall'entità e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto detenuti (se applicabile);
b) per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio: i) se la partecipazione nella joint venture o società collegata è valutata applicando il metodo del patrimonio netto o al fair value (valore equo); ii) un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla joint venture o società collegata secondo quanto specificato nei paragrafi B12 e B13; iii) se la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il fair value (valore equo) della partecipazione nella joint venture o società collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione;
c) le informazioni economico-finanziarie secondo quanto specificato nel paragrafo B16 sulle partecipazioni dell'entità in joint venture e società collegate non rilevanti singolarmente: i) cumulativamente, nel caso di joint venture irrilevanti singolarmente e, separatamente, ii) cumulativamente per tutte le società collegate irrilevanti singolarmente.