L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio consolidato: a) di comprendere: i) la composizione del gruppo; e ii) l'interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo (paragrafo 12); e b) di valutare: i) la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capacità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività, del gruppo (paragrafo 13); ii) la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle proprie interessenze in entità strutturate consolidate (paragrafi 14–17); iii) le conseguenze delle variazioni nella sua interessenza partecipativa in una controllata non risultanti in una perdita del controllo (paragrafo 18); e iv) le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio (paragrafo 19).