L'entità deve applicare Chiarimenti dell'IFRS 15 (cfr. il paragrafo C1B) retroattivamente come previsto dallo IAS 8. Nell'applicare le modifiche retroattivamente, l'entità deve applicare le modifiche come se fossero state incluse nell'IFRS 15 alla data di applicazione iniziale. Di conseguenza l'entità non applica le modifiche agli esercizi o ai contratti ai quali le disposizioni dell'IFRS 15 non si applicano in conformità ai paragrafi C2–C8. Per esempio, se applica l'IFRS 15 conformemente al paragrafo C3, lettera b), solo ai contratti che non sono completati alla data di applicazione iniziale, l'entità non ridetermina i contratti completati alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 15 per gli effetti di tali modifiche.