L'entità deve ripartire le modifiche successive del prezzo dell'operazione tra le obbligazioni di fare previste dal contratto secondo la stessa base di ripartizione utilizzata all'inizio del contratto. Pertanto, l'entità non deve ripartire nuovamente il prezzo dell'operazione per rispecchiare le modifiche dei prezzi di vendita a sé stanti dopo l'inizio del contratto. Gli importi attribuiti all'obbligazione di fare adempiuta devono essere rilevati come ricavi, o come riduzione dei ricavi, nel periodo nel corso del quale il prezzo dell'operazione è cambiato.