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IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti: obbligazione di fare - p.119

Riferimenti IFRS
Descrizione

L'entità deve fornire informazioni in merito alle sue obbligazioni di fare nei contratti con i clienti, compresa la descrizione di tutti gli elementi seguenti: a) il momento in cui di norma l'entità adempie le obbligazioni di fare (per esempio alla spedizione, alla consegna, man mano che i servizi vengono prestati o al completamento del servizio), ivi compreso nel quadro di accordi di vendita con consegna differita; b) le condizioni di pagamento significative (per esempio, in che momento il pagamento è di norma dovuto, se il contratto comprende una componente di finanziamento significativa, se l'importo del corrispettivo è variabile e se la stima del corrispettivo variabile è di norma soggetta a limitazione conformemente ai paragrafi 56-58); c) la natura dei beni o servizi che l'entità ha promesso di trasferire, indicando se le obbligazioni di fare consistono nel provvedere affinché sia una terza parte a trasferire beni o servizi (ossia quando l'entità agisce in qualità di rappresentante); d) le obbligazioni in materia di rese e di rimborsi e altre obbligazioni analoghe e e) i tipi di garanzie e le relative obbligazioni.