L'attività rilevata per rappresentare il diritto dell'entità a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri deve essere valutata inizialmente in riferimento al precedente valore contabile del prodotto (per esempio, quando era inserito nelle rimanenze) diminuito di eventuali costi previsti per il recupero (comprese possibili riduzioni del valore dei prodotti resi). Alla fine di ciascun esercizio l'entità deve aggiornare la valutazione dell'attività derivante dai cambiamenti nelle previsioni di resa dei prodotti. L'entità deve presentare l'attività separatamente dalla passività per rimborsi futuri.