Un'entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva: (a) le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non matu razione; (b) le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all'Appendice A; (c) le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.