In deroga alle disposizioni del paragrafo 59A, l'entità può applicare le modifiche previste dalle disposizioni del paragrafo 63D retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53–59 del presente Principio, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori se, e solo se, ciò è possibile senza informazioni conosciute a posteriori. Se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva, deve farlo per tutte le modifiche apportate da Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (Modifiche all'IFRS 2).