Una attività immateriale non separabile individualmente dall'acquisita o dall'entità risultante dall'aggregazione soddisfa il criterio di separabilità se è separabile insieme a un relativo contratto, a una attività o ad una passività identificabile. Per esempio: a) gli operatori di mercato scambiano, in operazioni osservabili, passività rappresentate da depositi e le relative attività immateriali consistenti in rapporti con il depositante. Pertanto, l'acquirente dovrebbe rilevare l'attività immateriale relativa a rapporti con il depositante separatamente dall'avviamento. b) un'acquisita possiede un marchio registrato e l'esperienza tecnica documentata ma non brevettata impiegata per produrre il prodotto protetto dal marchio. Per trasferire la proprietà di un marchio, il proprietario deve trasferire anche tutto ciò di cui il nuovo proprietario necessita per produrre un prodotto o un servizio che non sia distinguibile da quello prodotto dal proprietario precedente. Poiché l'esperienza tecnica non brevettata deve essere separata dall'acquisita o dall'entità risultante dall'aggregazione e venduta se viene venduto il marchio corrispondente, essa soddisfa il criterio di separabilità.