Per aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione del presente IFRS, l'acquirente deve applicare prospetticamente le disposizioni di cui al paragrafo 68 dello IAS 12, come modificato dal presente IFRS. Questo significa che l'acquirente non deve apportare rettifiche contabili per aggregazioni aziendali pregresse relativamente a variazioni rilevate in precedenza di attività fiscali differite rilevate. Tuttavia, a partire dalla data di applicazione del presente IFRS, l'acquirente deve rilevare, a rettifica dell'utile (perdita) d'esercizio (o, se richiesto dallo IAS 12 , al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio), le variazioni delle attività fiscali differite rilevate.