Il paragrafo 20B, lettera b, stabilisce che l'entità valuti se possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 alla data di chiusura dell'esercizio immediatamente precedente il 1o aprile 2016. Dopo tale data: a) l'entità che in precedenza possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 deve rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data; b) l'entità che in precedenza non possedeva i requisiti per beneficiare dell'esenzione temporanea dall'IFRS 9 può rivalutare se le sue attività sono prevalentemente connesse all'assicurazione ad una data di chiusura dell'esercizio successiva prima del 31 dicembre 2018 se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle attività dell'entità, come descritto ai paragrafi 20H-20I, durante l'esercizio conclusosi in tale data.