Se un'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell'anno di cui al paragrafo 8 (a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall'acquisizione (solitamente entro tre mesi).