Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data.