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IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative: data di entrata in vigore e disposizioni transitorie - p.44G

Riferimenti IFRS
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per: (a) qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimonialefinanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o (b) qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.