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IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative: data di entrata in vigore e disposizioni transitorie - p.44D

Riferimenti IFRS
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Descrizione

Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 1 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.