Nell'indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l'entità deve innanzitutto dedurre gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L'entità deve quindi limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all'ammontare residuo del relativo strumento finanziario in conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi ad altri strumenti finanziari, tali diritti possono essere inclusi nell'informativa fornita in conformità al paragrafo 13D.