Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare: (a) i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato; (b) le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a); (c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).