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IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative: rischio di credito ambito di applicazione e finalità - p.35F

Riferimenti IFRS
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI
Altre informazioni integrative
Rischio di credito Ambito di applicazione e finalità
Descrizione

L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare: a) il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo: i) si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica e ii) sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni; b) le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni; c) il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva; d) il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate; e) i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata e f) il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità: i) determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9 e ii) sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.