L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (cfr. paragrafi B3.1.1 e B3.1.2). Quando l'entità rileva per la prima volta l'attività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 e valutarla conformemente ai paragrafi 5.1.1-5.1.3. Quando l'entità rileva per la prima volta la passività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e valutarla conformemente al paragrafo 5.1.1.