Se l'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr. paragrafi 3.1.2, B3.1.3 e B3.1.6), qualsiasi variazione del fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data del regolamento non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato. Per le attività valutate al fair value (valore equo), tuttavia, la variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato secondo il paragrafo 5.7.1. La data di negoziazione deve essere considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.