Se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell'efficacia della copertura in relazione al rapporto di copertura (cfr. paragrafo 6.4.1, lettera c), punto iii)], mentre l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, l'entità deve rettificare il rapporto di copertura della relazione di copertura in modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti (operazione denominata «riequilibrio» nel presente Principio; cfr. paragrafi B6.5.7-B6.5.21).