Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari come strumento di copertura, l’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.4–6.8.6 a un singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 6.8.9, 6.8.10 o 6.8.11, a seconda dei casi, quando non sussiste più l’incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l’importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o strumento finanziario.