L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.7 e 6.8.8 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni: a) quando, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla componente di rischio non definita contrattualmente; oppure b) quando cessa la relazione di copertura in cui è designata la componente di rischio non definita contrattualmente.