La Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39 e l’IFRS 7, pubblicata a settembre 2019, ha aggiunto la sezione 6.8 e ha modificato il paragrafo 7.2.26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.