I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr. paragrafo 2.1, lettera e)]: a) sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4, se il rischio trasferito è rilevante l'emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l'emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l'IFRS 4. Se si applica il presente Principio, il paragrafo 5.1.1 richiede all'emittente di rilevare il contratto di garanzia finanziaria inizialmente al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso nei confronti di un soggetto terzo in un'operazione libera e autonoma, il suo fair value (valore equo) al momento dell'emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie. Successivamente, a meno che il contratto di garanzia finanziaria sia stato designato al momento dell'emissione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o a meno che si applichino i paragrafi 3.2.15–3.2.23 e B3.2.12–B3.2.17 (caso in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile oppure si applica l'approccio del coinvolgimento residuo), l'emittente lo valuta al maggiore tra: i) l'importo determinato conformemente alla sezione 5.5; e ii) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera c)]; b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all'inadempienza del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio di tale garanzia è rappresentato dai contratti che prevedono pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4. Esse sono derivati e l'emittente vi applica il presente Principio; c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.