Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.