In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporaneamente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.