Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere necessaria un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia, l'entità deve avvalersi del proprio giudizio ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali aventi solo un effetto «de minimis»).