Se il coinvolgimento residuo dell'entità interessa soltanto una parte dell'attività finanziaria (per esempio quando l'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte dell'attività trasferita o mantiene un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà pur mantenendo il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare in ragione del coinvolgimento residuo e la parte che non è più rilevata sulla base dei fair value (valore equo) delle parti relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.14. La differenza tra: a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte che non è più rilevata e b) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.