La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di 10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10 tonnellate dell'elemento coperto che non fanno più parte della relazione di copertura sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi 6.5.6–6.5.7 e B6.5.22–B6.5.28).