L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che: a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio); b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).