La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti: a) al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura può essere rettificato in modo che parte del volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa quindi solo per il volume dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura; b) quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per il volume dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più altamente probabile. Se in passato l'entità ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.