Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], la guida operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34–B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente come si applica all'elemento forward di un contratto forward.