Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafi 6.5.6 e 6.5.7, lettera b)], l'entità deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera a), come segue: a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve rimanere nella riserva per la copertura di flussi finanziari fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri o fino al momento in cui si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d), punto iii). Quando i flussi finanziari futuri si verificano, si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d); b) se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve essere riclassificato immediatamente dalla riserva per la copertura di flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). È sempre possibile che si verifichino futuri flussi finanziari coperti non più altamente probabili.