Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rideterminazione del valore è vietata, a meno che vi sia una modifica delle clausole del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari attesi in precedenza dal contratto.