Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua integralità come strumento di copertura. Le sole eccezioni permesse sono: a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo valore temporale (cfr. paragrafi 6.5.15 e B6.5.29–B6.5.33); b) separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward, escludendo l'elemento forward; analogamente, i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafi 6.5.16 e B6.5.34 — B 6.5.39); e c) una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte della variazione del fair value (valore equo) derivante soltanto da una parte del periodo di tempo per cui lo strumento è in circolazione.