La componente strato di un gruppo complessivo di elementi (per esempio, lo strato più basso) è ammissibile per la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto se: a) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente; b) l'obiettivo della gestione del rischio è la copertura della componente strato; c) gli elementi del gruppo complessivo in cui lo strato è identificato sono esposti allo stesso rischio coperto (così che la valutazione dello strato coperto non sia influenzata in modo significativo da quali elementi particolari del gruppo complessivo fanno parte dello strato coperto); d) per una copertura di elementi esistenti (per esempio, un impegno irrevocabile non iscritto o un'attività rilevata), l'entità può individuare e tracciare il gruppo complessivo di elementi dai quali è definito lo strato di copertura (in modo che l'entità sia in grado di soddisfare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità); e e) gli elementi del gruppo che contengono opzioni di pagamento anticipato soddisfano le disposizioni in materia di componenti di un valore nominale (cfr. il paragrafo B6.3.20).