L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).