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IFRS 9 Strumenti finanziari: disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) - p.7.2.14

Riferimenti IFRS
CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)
Descrizione

Alla data di applicazione iniziale l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente sulla base di detta determinazione.