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IFRS 9 Strumenti finanziari: disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) riduzione di valore (sezione 5.5) - p.7.2.18

Riferimenti IFRS
CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) Riduzione di valore (sezione 5.5)
Descrizione

Alla data di applicazione iniziale l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data di applicazione iniziale del presente Principio.