Alla data di applicazione iniziale l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data di applicazione iniziale del presente Principio.