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IFRS 9 Strumenti finanziari: disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) riduzione di valore (sezione 5.5) - p.7.2.20

Riferimenti IFRS
CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5) Riduzione di valore (sezione 5.5)
Descrizione

Se alla data di applicazione iniziale determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo indebiti, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo 7.2.19, lettera a)].