Se alla data di applicazione iniziale determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo indebiti, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo 7.2.19, lettera a)].