In sede di applicazione iniziale delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità: a) può iniziare ad applicare tali disposizioni a decorrere dallo stesso momento in cui cessa di applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39 e b) deve considerare il rapporto di copertura ai sensi dello IAS 39 il punto di partenza per il riequilibrio del rapporto di copertura di una relazione di copertura continua, se del caso. Gli utili o le perdite derivanti da tale riequilibrio devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.