In deroga all'applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità: a) deve applicare retroattivamente la contabilizzazione per il valore temporale delle opzioni conformemente al paragrafo 6.5.15, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione è stata designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente; b) può applicare retroattivamente la contabilizzazione per l'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione dell'elemento spot del contratto forward è stato designato come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente. Inoltre, se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva di tale contabilizzazione, questa deve essere applicata a tutte le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità per tale scelta (ossia, nel periodo transitorio questa scelta non è possibile per la singola relazione di copertura). La contabilizzazione dei differenziali dovuti alla valuta estera (cfr. paragrafo 6.5.16) può essere applicata retroattivamente per le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente; c) deve applicare retroattivamente il disposto del paragrafo 6.5.6 che non vi è conclusione o cessazione dello strumento di copertura se: i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti dell'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte; e ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. In deroga all’applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l’entità: d) deve applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla sezione 6.8. Questa applicazione retroattiva si applica solo alle relazioni di copertura esistenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni o che sono state designate successivamente, e all’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari esistente all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta tali disposizioni.