Nonostante quanto previsto dai paragrafi 4.1.1-4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (cfr. i paragrafi B4.1.29-B4.1.32).