Al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi consentiti dal paragrafo 4.3.5 o quando così facendo si ottengono informazioni più rilevanti, perché: a) si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relative su basi diverse (cfr. paragrafi B4.1.29-B4.1.32); o b) un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato dell'entità (cfr. i paragrafi B4.1.33- B4.1.36).