Tuttavia, l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di valore per l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al fair value (valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione all'attività finanziaria della sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di rilevazione iniziale.