Salta al contenuto principale

IFRS 9 Strumenti finanziari: riduzione di valore (sezione 5.5) valutazione delle perdite attese su crediti definizione di inadempimento - B5.5.37

Riferimenti IFRS
APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA
VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)
Riduzione di valore (sezione 5.5) Valutazione delle perdite attese su crediti Definizione di inadempimento
Descrizione

Nel definire l'inadempimento ai fini della determinazione del rischio di inadempimento, l'entità deve applicare una definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento più tardivo. La definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente a tutti gli strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare che, per un particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.