In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.