Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o modificati e l'attività finanziaria non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario a norma del paragrafo 5.5.3, comparando: a) il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio (in base ai termini contrattuali modificati); e b) il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale (in base ai termini contrattuali originali, non modificati).